Invalidità
Se una persona è invalida ai sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità, in linea di principio l’istituto di previdenza concede prestazioni d’invalidità. Per il calcolo della prestazione di rendita l’istituto stesso si basa sul grado d’invalidità stabilito dall’assicurazione federale per l’invalidità. L’istituto di previdenza paga rendite d’invalidità di un quarto, mezze rendite, di tre quarti o rendite complete. Le prestazioni di rendita vengono versate alla persona assicurata. Inoltre, dopo la decorrenza di un periodo d’attesa, in linea di principio della durata di tre mesi, entra in vigore l’esonero dal pagamento dei contributi. Con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS, la rendita d’invalidità è sostituita da quella di vecchiaia. Le prestazioni d’invalidità presunte sono indicate nel Suo certificato di previdenza. Informazioni dettagliate sono contenute anche nel nostro regolamento di previdenza:
I nostri collaboratori e le nostre collaboratrici specialisti/e sono a Sua disposizione per ulteriori informazioni e per la richiesta di prestazioni.