Decesso
Rendite per coniugi e orfani
Se una persona assicurata decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi, indipendentemente dalla durata del matrimonio o dall’età del coniuge avente diritto al momento del decesso della persona assicurata. Se però il coniuge superstite è oltre dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita per coniugi viene ridotta. L’unione domestica registrata è parificata al matrimonio.
Per Lei quale assicurato/a attivo/a, l'ammontare delle prestazioni di vecchiaia è indicato sul Suo certificato di previdenza.
Al momento del decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per coniugi o partner registrati ammonta, secondo le disposizioni legali e regolamentari al 60 % della rendita di vecchiaia. Tuttavia, se una persona assicurata ha scelto, al momento del pensionamento, una rendita d'aspettativa per coniugi o partner registrati del 100 %, la rendita per coniugi o partner registrati rimane invariata rispetto alla rendita di vecchiaia.
Per figli che non hanno ancora raggiunto il 18esimo anno d’età o che sono ancora in formazione, vi è il diritto a una rendita per orfani. In linea di principio, il diritto a una rendita per orfani dura al massimo fino al 25esimo anno d’età.
I nostri collaboratori e le nostre collaboratrici specialisti/e sono a Sua disposizione per ulteriori informazioni e per la richiesta di prestazioni.
Convivenza simile al matrimonio (concubinato)
Secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) una rendita per conviventi non è assicurata. Tuttavia, la PROMEA cassa pensione prevede, nel suo regolamento di previdenza, una rendita per conviventi, se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:
- nessuno/a dei/delle due partner è coniugato/a e tra di loro non c’è alcuna parentela stretta;
- la convivenza nella stessa economia domestica ha già avuto provatamente una durata ininterrotta di almeno cinque anni al momento del decesso della persona assicurata, oppure il/la partner della persona assicurata ha l’obbligo di sostegno per uno o più figli comuni e aventi diritto alla rendita per orfani;
- esiste un contratto di convivenza simile al matrimonio, stipulato mentre entrambi/e i/le partner erano in vita. La Fondazione chiede l’autenticazione delle firme;
- il/la partner della persona assicurata non riceve alcuna rendita per coniugi o per partner di un’unione domestica registrata.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle "Spiegazioni sulla convivenza simile al matrimonio".
Può utilizzare il seguente formulario per redigere il contratto. Lo stesso contratto autenticato dall'ufficio competente dev'esserci trasmesso in caso di decesso:
Capitale di decesso
Se una persona assicurata decede prima dell’inizio della rendita di vecchiaia e se ha diritto a ricevere una rendita per coniugi o per conviventi, presso la PROMEA cassa pensione la parte eccedente l’obbligatorietà degli averi di vecchiaia viene versata, in linea di principio, al coniuge o al convivente superstite quale capitale di decesso, sempre comunque nel rispetto dell'ordine di priorità a cascata secondo la LPP come indicato di seguito. Per coniugi divorziati valgono disposizioni particolari.
Se non viene versata alcuna rendita per coniugi o per conviventi, diventa esigibile un capitale di decesso corrispondente all’intero avere di vecchiaia della persona assicurata. Aventi diritto sono:
- i figli con diritto a una rendita per orfani; nel caso in cui non ci siano
- la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata durante gli ultimi cinque anni fino al suo decesso, o che ha l’obbligo di sostegno per uno o più figli in comune, o che riceveva un sostegno determinante dalla persona assicurata al momento del decesso, se non riceve alcuna rendita per coniugi o per partner di un’unione domestica registrata; nel caso in cui non ci sia
- figli senza diritto a una rendita per orfani; nel caso in cui non ci siano
- i genitori; nel caso in cui non ci siano
- fratelli e sorelle.