Uscita
Nel caso di un’uscita prima dell’inizio del diritto a prestazioni per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità, vi è un diritto a una prestazione d’uscita. Essa è chiamata anche prestazione di libero passaggio e comprende l’intero capitale di risparmio, comprensivo di tutti i capitali, riscatti e interessi versati. La prestazione di libero passaggio dev’essere versata alla cassa pensione del nuovo datore di lavoro. Qualora questo non fosse possibile, la prestazione d’uscita dev’essere versata su un conto di libero passaggio. A determinate condizioni è possibile anche il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, per esempio quando si inizia, dopo essere stati/e dipendenti, un'attività lucrativa indipendente quale lavoro principale o se la prestazione d'uscita è minore dei contributi annui della persona assicurata (irrilevanza). Anche in caso di partenza definitiva dalla Svizzera può essere richiesto un versamento in contanti (vedi anche Internazionale).
Un prolungamento facoltativo dell'assicurazione presso la Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi non è possibile dopo l'uscita. Per contro, vi è la possibilità di chiedere una copertura assicurativa facoltativa presso l'istituto collettore LPP.