Prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità

L’assicurazione per l’invalidità (AI) fornisce diverse prestazioni secondo il principio integrazione prima della rendita. Gli uffici AI decidono l’assegnazione delle prestazioni. Per questo motivo, le richieste devono essere inoltrate all’ufficio AI del cantone di domicilio. Ulteriori informazioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità sono ottenibili qui.

La PROMEA cassa di compensazione si occupa principalmente dei seguenti compiti:

  • collaborazione nell’accertamento delle condizioni attuariali
  • calcolo e determinazione delle indennità giornaliere e delle rendite
  • versamento delle indennità giornaliere, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

 

Indennità giornaliere

L’indennità giornaliera aiuta a coprire il fabbisogno vitale soprattutto nei casi di misure d’integrazione e di accertamenti professionali o medici. L’ufficio AI stabilisce le misure necessarie. Le indennità giornaliere sono versate mensilmente. Ulteriori informazioni sulle indennità giornaliere dell’AI sono ottenibili qui.

 

Rendite per l’invalidità e assegni per grandi invalidi dell’AI

Con l'introduzione del sistema di rendite lineare il 01.01.2022, il modello di rendite graduato con quattro frazioni di rendita (quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita o rendita intera) è stato sostituito. Il grado d'invalidità determina l'ammontare della rendita. Il diritto a una rendita nasce - come era già il caso - a partire da un grado d’invalidità del 40 per cento e con un grado d’invalidità pari ad almeno il 70 per cento continuerà a essere concessa una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde esattamente al grado d’invalidità. Con un grado d’invalidità compreso tra il 40 e il 49 per cento, la quota della rendita è compresa tra il 25 e il 47,5 per cento (vedere opuscolo n. 42 sull'ulteriore sviluppo dell’AI).

 

Oltre alle rendite per l’invalidità, può esserci anche un diritto a rendite per i figli. Queste sono concesse fino al 18esimo anno d'età. Per figli ancora in formazione, il diritto si prolunga fino alla conclusione della formazione, ma non oltre il 25esimo anno d’età.


Il calcolo delle rendite è effettuato dalle casse di compensazione e si basa sul periodo di versamento dei contributi e sui redditi raggiunti. Secondo la situazione familiare possono essere aggiunti ulteriori bonifici crediti per compiti educativi e assistenziali. La prestazione di rendita viene versata mensilmente. I beneficiari di una rendita d'invalidità devono far verificare un loro eventuale obbligo di contribuzione quali persone senza un'attività lucrativa.


Gli assegni per grandi invalidi dell’AI sono concessi nei casi di grande invalidità di grado lieve, medio o elevato. Il grado di grande invalidità viene accertato e stabilito dall’ufficio AI. Vi è inoltre una differenza se la persona avente diritto abita a casa o in un istituto. Assegni per grandi invalidi vengono versati solo in caso di domicilio in Svizzera. Anche queste prestazioni sono versate mensilmente.

 

Ulteriori informazioni sulle rendite per l’invalidità e sugli assegni per grandi invalidi dell’AI sono ottenibili qui.

 

Mezzi ausiliari dell’AI

L’AI assume i costi per diversi mezzi ausiliari come p.es. per gli spostamenti, l’instaurazione di contatti con l’ambiente e per la cura di se stessi. Informazioni dettagliate sui mezzi ausiliari dell'AI sono ottenibili qui.

Le domande possono essere compilate semplicemente online, ma devono essere stampate, firmate e inviate all’ufficio AI del cantone di domicilio:

 

In base alla decisione dell’ufficio AI del cantone di domicilio, Le invieremo la disposizione ed effettueremo i relativi versamenti.

 

Misure d’intervento tempestivo

Le misure d’intervento tempestivo sono mezzi di prevenzione dell’assicurazione per l’invalidità che hanno lo scopo di rilevare tempestivamente le persone con i primi indizi di una potenziale invalidità. L’obiettivo è di permettere a queste persone una permanenza o un rapido reinserimento nel mondo del lavoro e di evitare con ciò la minaccia dell’invalidità. Durante la fase dell’intervento tempestivo non vengono versate indennità giornaliere e non vi è alcun diritto previsto dalla legge all’erogazione di misure. Entro sei mesi dal ricevimento della domanda, l’ufficio AI competente prende una decisione di principio; può esserci un diritto eventuale a misure di reinserimento oppure viene verificato il diritto a una rendita. Ulteriori informazioni sono ottenibili qui.

 

Formulari e promemoria

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