Partenza dalla Svizzera
Con la partenza dalla Svizzera e la cessazione dell’attività lucrativa in Svizzera, normalmente si esce dall’assicurazione obbligatoria. Per le persone che desiderano continuare l’assicurazione obbligatoria o che chiedono di aderire all’assicurazione facoltativa, esistono le seguenti possibilità:
Continuazione dell’assicurazione
Le persone attive all’estero per un datore di lavoro svizzero e da lui salariate possono continuare l’assicurazione obbligatoria se
- sono stati assicurati per almeno 5 anni consecutivi
- annunciano la continuazione entro 6 mesi dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria e se
- possono documentare l’accordo del datore di lavoro in Svizzera.
Nota: in caso di continuazione dell'assicurazione obbligatoria, la persona assicurata rimane assoggettata pure alle altre assicurazioni sociali. In tal caso è possibile anche l'assicurazione facoltativa nella previdenza professionale.
Tramite uno dei seguenti formulari può essere inoltrata la richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero in materia d'assicurazione sociale:
- Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero in materia d'assicurazione sociale
- Application to remain subject to Swiss social insurance legislation (English version)
Adesione all’assicurazione obbligatoria
Persone senza un'attività lucrativa che accompagnano il/la partner all’estero, possono aderire all’assicurazione obbligatoria, a condizione che il/la partner che esercita l’attività lucrativa all’estero continui a essere assicurato/a. La domanda di adesione dev’essere inoltrata entro 6 mesi, se si desidera una continuazione dell'assicurazione senza interruzioni.
Assicurazione facoltativa
Persone con cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE/AELS con domicilio al di fuori di questi Stati, possono aderire all’assicurazione facoltativa, se
- immediatamente prima dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria sono stati assicurati ininterrottamente per almeno 5 anni consecutivi e se
- la domanda di adesione presso la cassa di compensazione svizzera a Ginevra o all’estero è stata sottoposta alla rappresentanza svizzera (ambasciata o consolato) entro un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria.
In caso di una partenza in uno Stato fuori dall'UE/AELS si consiglia di stipulare l'assicurazione facoltativa per i figli a partire dai cinque anni.
- Domanda d'adesione all’assicurazione facoltativa
Informazioni dettagliate sono contenute nei seguiti promemoria:
Siamo volentieri a disposizione anche per una consulenza telefonica e per fornire ulteriori informazioni e chiarificazioni dettagliate.