Indennità per perdita di guadagno (IPG) / indennità complementari (CIM)

Indennità per perdita di guadagno (IPG)

L’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno regola la perdita di guadagno per persone che prestano servizio nell’esercito svizzero, nel servizio civile, nella protezione civile o nella Croce Rossa, o che partecipano a corsi di formazione di gioventù e sport. Il servizio volontario nei pompieri di milizia non è retribuito attraverso l’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

Ogni persona che presta servizio riceve un modulo di notifica dall’ufficio competente. Il formulario IPG compilato dev’essere consegnato al datore di lavoro, che a sua volta invia i moduli di notifica alla cassa di compensazione per il calcolo e il versamento dell’indennità per perdita di guadagno. Persone con un’attività lucrativa indipendente o senza un'attività lucrativa, che aderiscono alla PROMEA e che versano il proprio contributo AVS, inviano il modulo di notifica direttamente a noi.

Se la persona prestante servizio riceve un salario durante il servizio o il corso, l’indennità è versata al datore di lavoro. Se il salario non viene pagato durante il servizio, la cassa di compensazione versa l’indennità direttamente alla persona prestante servizio.

L’indennità di base per persone che esercitano un’attività lucrativa ammonta all’80 % del salario medio percepito prima del servizio, più eventuali assegni per i figli. L’indennità complessiva non deve superare il salario medio percepito con l’attività lucrativa prima del servizio, e in ogni caso può raggiungere al massimo CHF 220 o CHF 275 (inclusi gli assegni per 3 figli) al giorno. Le reclute hanno inoltre diritto a un’indennità unica di CHF 69 al giorno.

 

L’indennità per perdita di guadagno dell’IPG è soggetta all’obbligo di contribuzione dell’AVS/AI/IPG e dell’AD.

 

Ulteriori informazioni dettagliate sulle indennità per perdita di guadagno per le persone che prestano servizio nonché tutti i moduli necessari sono disponibili su questa pagina alla voce «Moduli e fogli informativi». 

 

Le reclute e i loro datori di lavoro dovrebbero prestare particolare attenzione al sito web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), dove troveranno tutte le informazioni necessarie sul diritto, l'importo, la registrazione e il pagamento dell'indennità durante la formazione delle reclute. Si prega inoltre di consultare l'opuscolo «Interruzione tra due servizi di formazione: cosa c'è da sapere!»

 

 

Indennità complementari

La cassa indennità complementari (CIM) completa l’indennità per perdita di guadagno prevista dalla legge per aziende membro dell’AM Suisse. Il finanziamento avviene tramite la PROMEA cassa assegni familiari (vedi dettagli anche qui). Le prestazioni della CIM sono soggette all’obbligo di contribuzione AVS/AI/IPG/AD e LAINF, poiché si tratta di un’assicurazione facoltativa.

 

Per la domanda non è necessaria la compilazione di ulteriori formulari. La prestazione è versata dalla PROMEA cassa di compensazione unitamente all’indennità per perdita di guadagno prevista dalla legge.

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