Indennità di paternità (IPat)

Indennità di paternità

A partire dal 1° luglio 2022, i padri/spose della madre che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a due settimane di congedo di paternità in seguito alla nascita del figlio. Durante questo periodo, la perdita di salario viene finanziata, così come succede per il congedo di maternità, attraverso l’indennità di perdita di guadagno (IPG). L’indennità per la perdita di guadagno durante questo periodo è chiamata indennità di paternità. 

 
Diversamente dal congedo di maternità, il congedo di paternità non inizia necessariamente con la nascita del figlio, ma il padre può usufruirne entro 6 mesi dalla nascita in blocco (compreso il fine settimana) oppure sotto forma di giornate singole. Sono versate al massimo 14 indennità giornaliere.
 
Come per la madre del figlio, l’indennità ammonta all’80 % della perdita di salario, ma al massimo a CHF 220 al giorno. L’indennità di paternità è soggetta all’obbligo di contributi AVS/AI/IPG, le relative deduzioni vengono effettuate prima del versamento, nel caso di un versamento diretto al padre.
 

Condizioni da ottemperare

Le seguenti premesse devono essere adempiute:
 
  • durata dell’assicurazione di 9 mesi prima della nascita del figlio
  • durante questi 9 mesi, almeno 5 mesi di attività lucrativa
  • al momento della nascita, il padre/la sposa della madre deve essere registrato/a come dipendente o persona che esercita un’attività indipendente

 

Richiesta e versamento

Se il Suo datore di lavoro o Lei stesso/a in qualità di indipendente aderisce alla nostra cassa di compensazione, può compilare la richiesta direttamente sullo schermo, stamparla e inviarcela firmata. Con PROMEA connect è ancora più facile: potete compilare il modulo comodamente online e inviarlo direttamente, senza firma.

 
La preghiamo di notare che la richiesta per l'indennità di paternità può essere inoltrata solamente dopo la fruizione dell'intero congedo di paternità di due settimane. Le richieste per il massimo di 14 indennità giornaliere sono pagate in una sola volta, succesivamente a detta fruizione.
 
Il diritto all’indennità di paternità può essere fatto valere entro 5 anni dalla scadenza del termine quadro di sei mesi, dopo la quale decade definitivamente.
 

Ulteriori informazioni

In caso di decesso del padre o della moglie della madre entro sei mesi dalla nascita del bambino, la madre ha diritto a percepire un congedo di due settimane. Se il neonato o la neonata deve rimanere in ospedale per un periodo più lungo immediatamente dopo la nascita, il genitore superstite può, in caso di decesso della madre, far valere il prolungamento del diritto all’indennità.
 
Ulteriori informazioni sull'indennità di paternità, nonché tutti i formulari necessari, sono disponibili direttamente su questa pagina sotto la voce "Formulari e promemoria".
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