Indennità di adozione

Indennità di adozione

Dal 1° gennaio 2023 le persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione avranno diritto a un congedo di adozione di due settimane.

 

Durante questo periodo, la perdita di salario viene finanziata, così come succede per i congedi di maternità e di paternità, attraverso l’indennità di perdita di guadagno (IPG). L’indennità per la perdita di guadagno durante questo periodo è chiamata indennità di adozione. 

 
Diversamente dal congedo di maternità, il congedo di paternità non inizia necessariamente il giorno esatto dell'adozione, ma i genitori possono usufruirne entro un anno dall’accoglimento del bambino in blocco (compreso il fine settimana) oppure sotto forma di giornate singole (10 giorni). Sono versate al massimo 14 indennità giornaliere (10 giorni + 2 fine settimana).
 
Come per il congedo di maternità e paternità, l’indennità di adozione ammonta all’80 % della perdita di salario, ma al massimo a CHF 220 al giorno. L’indennità di adozione è soggetta all’obbligo di contributi AVS/AI/IPG, le relative deduzioni vengono effettuate prima del versamento, nel caso di un versamento diretto al genitore.
 
I genitori adottivi potranno scegliere chi dei due beneficerà del congedo oppure ripartirlo tra loro, ma non fruirne simultaneamente. La richiesta deve essere fatta per entrambi i genitori adottivi solo se il congedo di adozione è stato suddiviso.
 

Condizioni da ottemperare

Per poter beneficiare del congedo di due settimane, il genitore adottivo dovrà essere salariato o avere lo statuto di lavoratore indipendente il giorno dell’accoglimento del bambino. Inoltre, dovrà essere stato assicurato all’AVS nei nove mesi precedenti l’accoglimento del bambino e aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo.

 

Il bambino dovrà avere meno di quattro anni. Non è previsto alcun congedo di adozione per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o partner.

 

Richiesta e versamento

Quest'indennità viene versata in tutta la Svizzera dalla cassa federale di compensazione (CFC no 26). La domanda deve quindi essere presentata direttamente a questa cassa di compensazione. 

 
 

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'indennità di adozione, nonché tutti i formulari necessari, sono disponibili direttamente sulla pagina della cassa di compensazione competente, la  cassa federale di compensazione.
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