Indennità di adozione
Indennità di adozione
Dal 1° gennaio 2023 le persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione avranno diritto a un congedo di adozione di due settimane.
Durante questo periodo, la perdita di salario viene finanziata, così come succede per i congedi di maternità e di paternità, attraverso l’indennità di perdita di guadagno (IPG). L’indennità per la perdita di guadagno durante questo periodo è chiamata indennità di adozione.
Condizioni da ottemperare
Per poter beneficiare del congedo di due settimane, il genitore adottivo dovrà essere salariato o avere lo statuto di lavoratore indipendente il giorno dell’accoglimento del bambino. Inoltre, dovrà essere stato assicurato all’AVS nei nove mesi precedenti l’accoglimento del bambino e aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo.
Il bambino dovrà avere meno di quattro anni. Non è previsto alcun congedo di adozione per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o partner.
Richiesta e versamento
Quest'indennità viene versata in tutta la Svizzera dalla cassa federale di compensazione (CFC no 26). La domanda deve quindi essere presentata direttamente a questa cassa di compensazione.