Assegni per coprire le differenze internazionali

Se un figlio nasce all’estero, in linea di principio non vi è alcun diritto agli assegni di nascita e di adozione.

 

  • Esempio:
    Un frontaliero abita in Francia e lavora a Ginevra. Non vi è alcun diritto agli assegni di nascita, mentre nel Canton Ginevra vi può essere un diritto agli assegni per figli.

 
Gli assegni per figli e di formazione per figli che vivono all’estero possono, in linea di principio, essere versati unicamente se così è stabilito da un accordo d’assicurazione sociale.

I cittadini svizzeri, dell’UE e dell’AELS che lavorano in Svizzera e i cui figli vivono in uno Stato dell’UE o dell’AELS, hanno lo stesso diritto agli assegni familiari dei genitori i cui figli vivono in Svizzera. Se uno dei due genitori può far valere il diritto agli assegni familiari nello Stato in cui vive il proprio figlio, allora sussiste in primo luogo il diritto a quell’assegno familiare. Se la prestazione svizzera fosse maggiore dell’assegno familiare estero, la nostra cassa assegni familiari versa la differenza.

 

In linea di principio, gli assegni per figli all’estero vengono versati soltanto retroattivamente. Per il versamento degli assegni abbiamo bisogno di una conferma dell’ufficio competente dello Stato di domicilio del figlio.

 

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