Interruzione dell'attività lucrativa
Congedo non retribuito
Se la persona avente diritto gode di un congedo non retribuito, dopo l'inizio del congedo gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in corso e nei tre mesi successivi, se
- il salario annuo raggiunge ancora CHF 7 350 e se
- si riprende l'attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro al termine del congedo non retribuito.
Questa regolamentazione vale anche per donne che prolungano il proprio congedo maternità con un congedo non retribuito.